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Guida Superbonus 110% – Rilasciata a Superbonus 110% edita dall’Agenzia delle entrate

Ecobonus 110% e Cessione del Credito: l’Agenzia delle Entrate pubblica la Guida

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida per il Superbonus 110% dove vengono riportate le previsioni del DL n. 34 – 2020 convertito in legge, con modifiche, il 17 luglio 2020 (n. 77), ed alcuni esempi e casi particolari.

Di seguito riportiamo le principali novità, le precisazioni e gli eventuali dubbi ancora presenti:

  • per quanto riguarda i titolari di reddito d’impresa o professionale, questi possono rientrare tra i beneficiari del 110% solo nel caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni condominiali;
  • viene specificato che per beneficiare del Superbonus, anche a prescindere dalla cessione del credito o sconto in fattura, è necessario il rilascio dell’asseverazione relativa alla conformità dei requisiti tecnici e delle spese sostenute.
  • per quanto riguarda i requisiti tecnici per gli interventi ecobonus, la Guida rimanda ad un apposito decreto, ancora da emanare dal MISE. Si specifica che nelle more del decreto, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) che però non danno un riscontro affidabile ai tecnici.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida per il Superbonus 110% dove vengono riportate le previsioni del DL n. 34 – 2020 convertito in legge, con modifiche, il 17 luglio 2020 (n. 77), ed alcuni esempi e casi particolari

 

Guida per il Superbonus 110% in che cosa consiste?

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti
precedentemente elencati: di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per ciascun intervento l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiticongiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Per maggiori informazioni scarica la guida dell’agenzia delle entrate clicca qui 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida per il Superbonus 110% dove vengono riportate le previsioni del DL n. 34 – 2020 convertito in legge, con modifiche, il 17 luglio 2020 (n. 77), ed alcuni esempi e casi particolari