NORMATIVA

Tutte le novità legislative per l'installatore professionista

Sicurezza Covid19. Quadro di riferimento normativo

La necessità di contenere la diffusione del cosiddetto “Coronavirus” ha portato all’emanazione di numerosi provvedimenti, sia a livello Nazionale che Regionale e tale intensa produzione normativa ha generato spesso grande confusione in chi si è trovato a dover applicare e rispettare queste disposizioni.
Al fine di fornire utili informazioni normative abbiamo pensato di realizzare una sezione dedicata alle normative di riferimento del settore:

 

Aggiornamento del 29 maggio 2020

Il 29 maggio il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 555, che integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza di Regione Lombardia sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

Visualizza l’Ordinanza n. 555  clicca qui

L’Ordinanza prevede anche la riapertura delle seguenti attività:

  • centri massaggi e centri di abbronzatura,
  • piscine,
  • palestre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico,
  • attività di spettacolo, cinema e teatri (a partire dal 15 giugno),
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza (a partire dal 15 giugno).

Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:

  • musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e altre attività commerciali;
  • esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
  • attività di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree attrezzate, anche mediante addestratori e centri cinofili;
  • censimenti e piani di controllo della fauna selvatica, secondo quanto previsto dalla l.r. 26/1993.

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.

Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

COVID-19: aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori
aggiornamento del 24 aprile 2020 dell’accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 231 kB).
 
 
Le novità della nuova versione.

E’ stato condiviso IL 24 aprile tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, ad esempio Confindustria, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “ Protocollo condiviso”, aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza.

Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Un’altra novità riguarda poi il tema dell’informazione.

Si indica che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

 

Nell’articolo riprendiamo alcune delle varie novità dell’aggiornamento del Protocollo:

L’ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese

Riprendiamo innanzitutto le novità che riguardano l’ingresso in azienda, ad esempio in relazione alla richiesta, per chi si è ammalato, di una certificazione della negativizzazione del tampone.

Queste le parti aggiunte al Protocollo:

  • “L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”.

Ci sono novità anche nella parte relativa alle “modalità di accesso dei fornitori esterni” e che riguarda, in questo caso, i lavoratori terzi e la collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici:

  • “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

La sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni

Una novità riguarda poi la sanificazione.

Si indica che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

Riguardo poi a quanto indicato sui dispositivi di protezione si aggiunge che “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idoneiÈ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

Organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale

Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente del “ Protocollo condiviso” riguarda l’organizzazione aziendale.

Dopo le varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti e, specialmente, l’utilizzo dello smart working, si aggiunge che “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.

Riguardo all’organizzazione sono poi riportate altre indicazioni:

  • “è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
  • per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
  • l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
  • è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

 

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Concludiamo con le novità relative al ruolo del medico competente e alla sorveglianza sanitaria che, come già indicato precedentemente, deve “proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”.

Nell nuova versione del Protocollo si indica che:

  • “il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi)
  • “alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19”.

Si indica poi che è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria “ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

Inoltre per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) – anche per valutare profili specifici di rischiosità – e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

Concludiamo ricordando che il nuovo Protocollo si sofferma anche sull’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Riguardo alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”. E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.

 

 

 FONTE: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-dei-lavoratori-AR-20037/

 

COVID-19: aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori
aggiornamento del 24 aprile 2020 dell’accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 231 kB).
 
 
Le novità della nuova versione.

E’ stato condiviso IL 24 aprile tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, ad esempio Confindustria, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente “ Protocollo condiviso”, aggiunge nuove disposizioni a partire da quella relativa alla sospensione delle attività in carenza di sicurezza.

Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Un’altra novità riguarda poi il tema dell’informazione.

Si indica che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

 

Nell’articolo riprendiamo alcune delle varie novità dell’aggiornamento del Protocollo:

L’ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese

Riprendiamo innanzitutto le novità che riguardano l’ingresso in azienda, ad esempio in relazione alla richiesta, per chi si è ammalato, di una certificazione della negativizzazione del tampone.

Queste le parti aggiunte al Protocollo:

  • “L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
  • Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”.

Ci sono novità anche nella parte relativa alle “modalità di accesso dei fornitori esterni” e che riguarda, in questo caso, i lavoratori terzi e la collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici:

  • “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

La sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni

Una novità riguarda poi la sanificazione.

Si indica che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

Riguardo poi a quanto indicato sui dispositivi di protezione si aggiunge che “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idoneiÈ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.

Organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale

Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente del “ Protocollo condiviso” riguarda l’organizzazione aziendale.

Dopo le varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti e, specialmente, l’utilizzo dello smart working, si aggiunge che “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.

Riguardo all’organizzazione sono poi riportate altre indicazioni:

  • “è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
  • per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
  • l’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
  • è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette”.

 

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Concludiamo con le novità relative al ruolo del medico competente e alla sorveglianza sanitaria che, come già indicato precedentemente, deve “proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)”.

Nell nuova versione del Protocollo si indica che:

  • “il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori” (ad esempio tamponi)
  • “alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19”.

Si indica poi che è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria “ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

Inoltre per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) – anche per valutare profili specifici di rischiosità – e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

Concludiamo ricordando che il nuovo Protocollo si sofferma anche sull’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Riguardo alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”. E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.

 

 

 FONTE: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-aggiornato-il-protocollo-di-sicurezza-dei-lavoratori-AR-20037/